| Agricoltura |
| mercoledì 27 agosto 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificazione dei rifiuti agricoli I rifiuti prodotti dal settore agricolo, a norma dell'art. 7 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, sono classificabili come rifiuti speciali. Nell'ambito dell'elenco dei rifiuti, allegato al suddetto decreto, è, infatti prevista una categoria di rifiuti specifici derivanti dalle attività agricole, da orticoltura, silvicoltura, acquicoltura, caccia e pesca (Tabella Rifiuti specifici dell'attività delle aziende agricole). L'elenco è stato di recente modificato con l'entrata in vigore del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti.
I rifiuti pericolosi non sono più oggetto di uno specifico elenco; è previsto un unico elenco nell'ambito del quale i rifiuti pericolosi sono contrassegnati da asterisco; viene inoltre introdotto il concetto di "voci speculari" per le quali è possibile applicare il criterio della concentrazione limite. In tali casi una voce si riferisce al tipo di rifiuto pericoloso, l'altra voce al tipo di rifiuto non pericoloso e un rifiuto è identificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Nel caso dei rifiuti della categoria 02 e, in particolare, della categoria 0201, le voci 020108 (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose) e 020109 (rifiuti agrochimici non contenenti sostanze pericolose), la prima si riferisce ai rifiuti non pericolosi, ovvero nei quali le concentrazioni delle sostanze che conferiscono carattere di pericolosità non raggiungono determinati livelli, la seconda ai rifiuti nei quali tali concentrazioni vengono superate. Oltre ai rifiuti specifici, che trovano una propria classificazione relativa all'attività economica e al processo produttivo che li produce, in questo caso dell'attività agricola e relativa macrocategoria 02, l'attività agricola produce altre tipologie di rifiuti, derivanti dall'impiego di macchine agricole e altre apparecchiature, quali oli esausti, batterie, veicoli fuori uso e loro parti, rifiuti sanitari, imballaggi.
L'impresa agricola può, comunque, produrre, nell'ambito della propria attività, alcune tipologie di rifiuti speciali con caratteristiche merceologiche simili a quelle dei rifiuti urbani e pertanto ad essi assimilabili sulla base dei regolamenti comunali in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione 27 luglio 1984, che costituiscono, ad oggi il riferimento in attesa del regolamento previsto all'articolo 18, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 22/97 che dovrà definire i criteri quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento. I rifiuti agricoli assimilati, nei regolamenti comunali, ai rifiuti urbani seguono il normale ciclo di raccolta e gestione di questi ultimi.
Alcune tipologie di rifiuti prodotti dal settore agricolo, in quanto disciplinati da specifiche norme sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 22/97, sulla base dell'art. 8 del medesimo. Tra queste hanno particolare rilevanza per quantitativi prodotti le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole. Per quanto riguarda le materie fecali queste dovrebbero essere governate, in quanto effluenti zootecnici, dall'art. 38 del Dlgsl 152/99 (vedi anche Recapito degli effluenti di allevamento ) Tabella Rifiuti specifici dell'attività delle aziende agricole
Recapito degli effluenti di allevamento Si distinguono in effluenti palabili ed effluenti non palabili. Tra i primi si comprendono i liquami e altri materiali ad essi assimilati (acque lavaggio strutture, ecc.), tra i secondi i letami e altri materiali ad essi assimilati (polline disidratate, ecc…). Esistono le seguenti possibilità di scarico: - scarico in acque superficiali nel rispetto della tabella 3 dell'All. 5 del Dlgsl 152/99 (vedi Allegato 1.2). Accanto alle acque depurate è da considerare la gestione dei fanghi di depurazione soggetti al Dgsl 99/92 (vedi anche il capitolo 3). - scarico in pubblica fognatura nel rispetto della Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.lgs 152/99 (vedi Allegato 1.2). - utilizzazione agronomica mediante spandimento sul suolo agricolo degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art.28, comma 7, lett. a) b) c), del dlgs 152/99, e da altre piccole aziende agroalimentari ad esse assimilate. Tale attività é disciplinata dalla Regione, ai sensi dell'art.38, comma 2, del dlgs 152/99, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici.
Fino alla emanazione della disciplina regionale di cui al comma precedente, le attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni regionali riportate in allegato 1.5.
Con riferimento all'applicazione delle disposizioni richiamate precedentemente valgono le seguenti precisazioni: a. nelle zone vulnerabili, in conformità a quanto previsto dalla direttiva nitrati e dall'Allegato 7 - Parte AIV del DLgs 152/99, lo spandimento sul suolo agricolo degli effluenti di allevamento in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 210 Kg per ettaro si intende riferita ad un periodo transitorio giunto a scadenza alla data del 31 dicembre 2002. Gli allevamenti suinicoli esistenti che sulla base dei rispettivi PUA hanno usufruito di questa condizione, entro la scadenza naturale di validità del predetto piano, sono tenuti ad adeguare i predetti carichi massimi di azoto applicati ai terreni, attraverso gli effluenti di allevamento, al valore di 170 kg per ettaro. A tal fine dovranno essere privilegiate azioni ed interventi volti all'utilizzo di adeguate tecniche di trattamento degli effluenti per ridurne il contenuto di azoto ovvero a favorire le condizioni per effettuare lo spandimento degli effluenti prodotti nei terreni ubicati in zone non vulnerabili. Restano ferme le procedure dettate dalle richiamate disposizioni comunitarie e statali per consentire lo spandimento di effluenti di allevamento in quantità diversa da quella indicata in precedenza, da motivare e da giustificare in base a criteri obiettivi relativi alla gestione del suolo e delle colture; b. le aree del territorio regionale classificate "eccedentarie" in termini di azoto provenienza suinicola, ai sensi della richiamata deliberazione del Consiglio regionale n. 570/97 ("comuni eccedentari" - Allegato I), sono soggette a revisione nell'ambito delle disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1. Il percorso di valutazione oltre a rivedere i parametri di riferimento a suo tempo assunti per la determinazione del bilancio fra l'azoto reso disponibile dalla zootecnica e la domanda agrocolturale di tale fertilizzante, tiene conto altresì dell'evoluzione della consistenza del patrimonio zootecnico regionale e dei sistemi di stabulazione utilizzate nonché della tipologia / natura degli effluenti prodotti dalle diverse specie animali allevate nel territorio regionale; c. fatto salvo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva 96/61/CE e Dlgs 372/99) per gli allevamenti di consistenza superiore 2 000 posti suino di peso superiore a 30 kg o 750 posti scrofe ovvero 40 000 posti pollame, le disposizioni regionali da emanarsi ai sensi del precedente punto 1 adeguano, sulla base degli orientamenti sul benessere animale e dell'evoluzione delle tecniche di stabulazione delle diverse specie animali, i criteri ed i requisiti tecnici previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 641/99 per la realizzazione dei nuovi allevamenti e la modifica di quelli esistenti. Detta esigenza si inserisce nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli effetti sull'ambiente determinati dagli allevamenti, in particolare in aree caratterizzate da elevata densità dei medesimi. Gestione di rifiuti prodotti dalle aziende agricole In relazione alle rilevanti novità introdotte dal D.Lgs. 152/06, in materia di rifiuti, si ritiene utile richiamare i principali adempimenti per le aziende agricole. La classificazione dei rifiuti Il D.Lgs. 152/06 definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del decreto (vedi tab. 1) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
Viene confermato che i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali. In attesa che venga istituito l'elenco dei rifiuti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, riportata nell'Allegato D alla parte quarta del decreto (vedi tab. 2 in cui è riportata la classe 02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, caccia e pesca). I rifiuti pericolosi riportati nell’elenco sono contraddistinti con un asterisco. Per quest’ultima categoria di rifiuti sono previsti adempimenti aggiuntivi. I rifiuti speciali (non pericolosi) più ricorrenti, che costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall’azienda agricola, sono: -materie plastiche (nylon pacciamatura, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, ecc.); -imballaggi carta, cartone, plastica, legno e metallo (sacchi sementi - concimi – mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, ecc.); -oli i vegetali esausti; -fanghi di sedimentazione e effluenti di allevamento non impiegati ai fini agronomici; -pneumatici usati; -contenitori di fitofarmaci bonificati; -veicoli e macchine da rottamare; -scarti vegetali in genere, semprechè non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole
I rifiuti pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:
-oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche; -batterie esauste; -fitofarmaci non più utilizzabili; -contenitori di fitofarmaci non bonificati; -farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili.
Obblighi previsti per i rifiuti speciali (non pericolosi) Deposito temporaneo I rifiuti vanno raggruppati in un ambiente o locale che abbia requisiti tali da impedirne la dispersione, l’inquinamento di suolo ed acque, inconvenienti igienico-sanitari, o in generale danni a cose o a persone. Nel deposito temporaneo i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei, quali ad esempio i rifiuti di plastica, gli imballaggi, ecc. Il deposito deve essere costituito nel luogo di produzione dei rifiuti; nessuna disposizione vieta la costituzione di più depositi temporanei nello stesso luogo di produzione. I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; - quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; - limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità; Smaltimento I rifiuti speciali non pericolosi vanno eliminati: - tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione; - conferendoli a ditte autorizzate allo smaltimento e al recupero. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento. Trasporto dei rifiuti
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; b) origine, tipologia e quantità del rifiuto; c) impianto di destinazione; d) data e percorso dell'istradamento; e) nome ed indirizzo del destinatario. Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. Le disposizioni non si applicano al trasporto di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Non si applicano inoltre: • al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico; • alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo ai fanghi in agricoltura, compatibilmente con la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 259/1993 del 1° febbraio 1993. Sino all'emanazione delle normative attuative previste dal D.Lgs. 152/06, in materia di trasporto dei rifiuti, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni: a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145; b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia . delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Iscrizione all’albo gestori Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Le imprese soggette all'obbligo di iscrizione, sono tenute a corrispondere all'Albo, un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.
Obblighi previsti per i rifiuti pericolosi Deposito temporaneo Analogamente a quanto previsto per i rifiuti speciali, anche per i rifiuti pericolosi sono indicate una serie di disposizioni relative alla costituzione di un deposito aziendale, con caratteristiche analoghe a quelle evidenziate per gli speciali. I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore; • con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; • quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; • limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità. Il deposito temporaneo, per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, deve essere effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Inoltre, devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Smaltimento I rifiuti speciali pericolosi possono essere eliminati: - tramite servizio pubblico se sussiste una specifica convenzione; - conferendoli a ditte specializzate nello smaltimento. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti al raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento. Trasporto Il trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione, tenuto e compilato da chi produce o detiene o trasporta rifiuti, così come descritto precedentemente. Il trasporto tramite ente pubblico o gestore del servizio pubblico, comporta anche in questo caso l’esonero della compilazione del formulario. Come per gli speciali anche per i formulari destinati ad accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi vigono i medesimi obblighi in merito alla numerazione, vidimazione, conservazione e registrazione. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. Dichiarazione annuale Ambientale (MUD) Le imprese, comprese quelle agricole, e gli enti che producono rifiuti pericolosi comunicano annualmente (entro il 30 aprile) alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila.
Registro di carico-scarico. Le imprese, comprese quelle agricole, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale di cui sopra. Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione. Iscrizione all’albo gestori Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti pericolosi per quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali. Le imprese soggette all'obbligo di iscrizione, sono tenute a corrispondere all'Albo, un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro.
Sanzioni Abbandono di rifiuti Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinque euro a seicentoventi euro. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquantacinque euro. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Violazione degli obblighi di comunicazione (MUD) I soggetti che non effettuino la comunicazione al catasto ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Violazione degli obblighi di tenuta dei registri obbligatori Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Violazione degli obblighi di tenuta dei formulari Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



“UN TERRITORIO DA ESPLORARE”
Gomibako (“cestino” in lingua giapponese), si chiama così il primo videogame dedicato ai rifiuti e al ciclo di raccolta differenziata. Sviluppato per la famosa Playstation 3 , la console attualmente più evoluta e tra le più vendute nel mondo, il gioco ricalca - utilizzando il principio del classico puzzle game - in maniera piuttosto fedele il percorso tipico di un rifiuto, dal cestino di casa al cassonetto della spazzatura.
A questo 





